Fattura elettronica e bollo virtuale


Quando si parla di fattura elettronica e bollo virtuale molti professionisti hanno ancora dubbi su alcuni adempimenti. L’introduzione di questo obbligo ha infatti sollevato alcuni interrogativi, tra cui quello riguardo l’assolvimento dell’imposta di bollo. Ricordiamo che l’imposta di bollo deve essere corrisposta solo nei casi in cui le spese non sono soggette a IVA e quando l’importo fatturato è superiore a 77,47 €.
Facciamo un po’ di chiarezza sull’assolvimento dell’imposta di bollo per la fatturazione elettronica.
Indice dei contenuti
- Fatturazione elettronica e bollo virtuale
- Indicazione di assolvimento virtuale della marca da bollo sulle fatture elettroniche
- Termini per il pagamento dell’imposta di bollo virtuale
- Modalità di pagamento
- Nutribook: emissione fatture elettroniche e bollo virtuale
Obbligo di fatturazione elettronica e applicazione dell’imposta di bollo
Innanzitutto ricordiamo che l’obbligo di fatturazione elettronica si è esteso dallo scorso 1° luglio anche ai regimi forfettari con fatturato 2021 superiore ai 25mila euro. In generale, le fatture emesse verso società o verso persone fisiche che hanno ricevuto una prestazione non sanitaria devono essere obbligatoriamente elettroniche.
Rimane invece il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Ma come si applica il bollo sulle fatture elettroniche?
Sulle fatture elettroniche l’imposta di bollo va assolta in modo virtuale. L’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, che disciplina questo aspetto, prevede inoltre l’obbligo di riportare una specifica annotazione sulle fatture elettroniche soggette a imposta di bollo.
Indicazione di assolvimento virtuale della marca da bollo sulle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche risultano emesse soltanto al momento della corretta elaborazione da parte del SDI. Solo quelle contenenti la dicitura riferita all’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale verranno conteggiate nella somma da versare.
Per ogni trimestre solare l’Agenzia delle Entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al SDI per verificare se su questi documenti è stato indicato correttamene l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate si potranno vedere due elenchi distinti di fatture elettroniche:
- l’elenco A, non modificabile. Contiene le fatture elettroniche su cui compare correttamente l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale;
- l’elenco B è modificabile. Contiene le fatture elettroniche con obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo ma che non contengono l’indicazione di tale assolvimento. Dovranno quindi essere modificate entro una determinata data.
Termini per il pagamento dell’imposta di bollo virtuale
L’articolo 6 comma 2 del Dm 17/06/2014 modificato con il Dm 04/12/2020 prescrive le date di scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo virtuale.
Di seguito trovate una tabella che illustra per ogni trimestre le date:
- di messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate nella propria area personale degli elenchi A e B;
- limite per le modifiche dell’elenco B;
- di messa a disposizione dell’importo dovuto per le imposte di bollo;
- di scadenza per il pagamento delle imposte di bollo.

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’imposta di bollo virtuale per le fatture elettroniche viene notificato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture elettroniche pervenute al SDI contenenti l’indicazione di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo.
È possibile procedere al pagamento dell’imposta di bollo virtuale direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate inserendo l’IBAN del conto a cui addebitare l’importo.
In alternativa, l’importo dovuto può essere versato in modalità telematica tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici indicati dall’Agenzia delle Entrate:
2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Per ulteriori chiarimenti rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito dell’agenzia delle entrate. Mentre, per supporto nel compilare l’F24 per l’imposta di bollo, consigliamo di consultare il proprio Commercialista.
Nutribook: emissione fatture elettroniche e bollo virtuale
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Il sistema riconosce le fatture che devono essere obbligatoriamente elettroniche e riporta in automatico l’annotazione “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.